Titolo Slide 1
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Clicca qui
Titolo Slide 2
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Clicca qui
Titolo Slide 3
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Clicca qui

Nuova delibera del Consiglio Direttivo FSBA alla luce dell’articolo 68 del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”.

Il Consiglio Direttivo del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato fa sapere che “i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori cinque settimane.
La rendicontazione delle assenze, nei limiti delle 14 settimane è relativa a 70 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 84 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.
La rendicontazione delle assenze, nei limiti delle 18 settimane è relativa a 90 giorni in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana e 108 giorni in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana.

Per le imprese artigiane dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Le domande presentate hanno validità fino al 31 agosto 2020 mentre il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per il periodo 23 febbraio – 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Share this content:


0 Comments

Lascia un commento

Avatar placeholder

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

×

Ciao!

Clicca per contattarci

× Assistenza