Il decreto Agosto è stato convertito in legge: la Camera ha approvato in via definitiva il ddl di conversione lasciando inalterato il testo già passato al Senato. La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre ed entra in vigore oggi, 14 ottobre 2020. Numerose le misure agevolative contenute nella versione finale del provvedimento. Si riportano le principali modifiche normative intervenute:
Bonus sanificazione e acquisto DPI
Rifinanziamento (art. 31, commi 4-ter-4-quinquies, inseriti nel corso dell’iter di conversione) di 403 milioni di euro le risorse destinate al bonus sanificazione e acquisto DPI di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 603 milioni di euro. Le risorse aggiuntive sono destinate ai soggetti che hanno già presentato la comunicazione per il credito d’imposta nel periodo 20 luglio 2020 – 7 settembre 2020.
Superbonus 110%
Il D.L. n. 104/2020, convertito in legge, contiene diverse disposizioni in materia di superbonus 110% ex articolo 119 del decreto Rilancio.
- Definizione di accesso autonomo. Al comma 3-quater, dell’articolo 51, la norma chiarisce che per accesso autonomo dall’esterno deve intendersi un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.
- Titoli abilitativi. Il successivo comma 3-quinquies introduce invece una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi, prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari (articolo 9-bis del D.P.R. n. 380/2001) e i relativi accertamenti dello sportello unico siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.
- Comuni colpiti da eventi sismici. L’articolo 57-bis, inoltre, prevede che ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici il superbonus 110% spetta per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. La norma stabilisce anche che i limiti delle spese ammesse alla fruizione della detrazione, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50% negli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione). Il superbonus resta però alternativo al contributo per la ricostruzione e diventa fruibile per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
- Dimore storiche aperte al pubblico. L’articolo 80, comma 6, invece, estende il superbonus anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.
- Assemblee condominiali. Ridotti i quorum per approvare i lavori e per decidere le modalità di fruizione del superbonus. L’articolo 63, aggiungendo all’articolo 119 del decreto Rilancio il comma 9 bis, prevede che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici che accedono al superbonus del 110%, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire della maxi detrazione sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Bonus ristoratori
L’articolo 58 istituisce un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per il 2020, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting), 56.29.10 (mense), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi), attive alla data del 15 agosto 2020, per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP. Il contributo compete a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del calo del fatturato.
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
L’articolo 59 prevede un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
- per i comuni capoluogo di provincia: in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL. L’importo massimo del contributo erogabile è pari a 150.000 euro e quello minimo in 1.000 euro per le persone fisiche e in 2.000 euro per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo si ottiene presentando apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento.
Contributo a fondo perduto
L’articolo 60, commi 7-sexies e 7 septies, estende la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto ex articolo 25 del decreto Rilancio ammettendo i soggetti con sede nei comuni montani. La disposizione, in particolare, prevede che i soggetti che non hanno presentato domanda per richiedere il contributo entro lo scorso 13 agosto, che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9/1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che sarà definita con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Fondo di garanzia PMI
L’articolo 64 interviene sulla disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI introdotta dal decreto Liquidità. In particolare, con una modifica alla lettera m) del comma 1, dell’articolo 13 del decreto Liquidità, la garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro, riconosciuta in via straordinaria e transitoria fino al 31 dicembre 2020, viene estesa alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K “Attività finanziarie e assicurative”. Il comma 3, invece, dispone che una quota parte delle risorse del Fondo, fino ad un importo di 100 milioni di euro, è destinato – per le predette operazioni di garanzia sui finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro di durata decennale – a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il comma 3-bis, inoltre, estende le garanzie straordinarie del Fondo previste dall’articolo 13 del decreto Liquidità anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà, a condizione che le stesse imprese rispettino i requisiti previsti dalle lettere da g-bis) a g-quater) del medesimo articolo 13, comma 1. L’efficacia di tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Garanzia SACE
Viene consentito l’accesso alla garanzia alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.
Proroga moratoria
E’ stata confermata la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria per le PMI ex articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), originariamente prevista fino al 30 settembre 2020.
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo (data di pubblicazione del Decreto Cura Italia), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese appartenenti al settore turistico per le rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020) e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi. Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99. Per le imprese del comparto turistico, ai sensi del comma 2 dell’articolo 77, la proroga del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza prima del 30 settembre 2020, potrà arrivare fino al 31 marzo 2021. Con una modificazione apportata nel corso dell’iter di conversione è stato precisato che sono considerate imprese turistiche:
- le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- le aziende termali di cui alla L. n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- dei soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. La proroga della moratoria opera automaticamente, senza nuovi adempimenti, per le imprese già ammesse alle predette misure di sostegno finanziario alla data di entrata in vigore del decreto Agosto (avvenuta il 15 agosto 2020). Per rinunciare alla nuova sospensione, entro il termine del 30 settembre 2020, l’impresa doveva presentare apposita comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore. Le imprese infine che non hanno ancora avuto accesso alla moratoria, potranno farne richiesta entro il 31 dicembre 2020.
Incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni
L’articolo 74 ha previsto che la precedente fascia unica da 61 a110 g/km CO2 viene suddivisa in due sottofasce (da 61 a 90 g/km CO2 e da 91 a 110 g/km CO2) e viene aumentato il contributo per la sottofascia da 61 a 90 gr/Km di CO2. I nuovi importi dei contributi (previsti con o senza rottamazione e concessi a condizione che il venditore pratichi rispettivamente uno sconto di almeno 2.000 euro o di 1.000 euro) sono i seguenti:
- per la fascia 0-60 gr/Km di CO2: 2.000 con rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita e 1.000 nel caso di acquisto senza rottamazione;
- per la fascia 61-90 gr/Km di CO2: 1.750 euro con rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita e 1.000 euro nel caso di acquisto senza rottamazione;
- per la fascia 91-110 gr/Km di CO2: 1.500 euro con rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita e 750 euro nel caso di acquisto senza rottamazione. Si incrementano inoltre le risorse per il 2020, nella misura complessiva di 400 milioni di euro. Nel corso dell’iter di conversione è stato introdotto un bonus (pari al 60% del costo di riqualificazione, fino ad un massimo di 3.500 euro, oltre ad un contributo del 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione) a favore di chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico.
Bonus affitti
L’articolo 77 ha modificato in maniera sostanziale la disciplina relativa al bonus affitti di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio:
- Aumenta dal 30 al 50% la misura del credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati un contratto relativo alla locazione dell’immobile ed uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti.
- Il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente anche le strutture termali.
- Il periodo da prendere in considerazione per la determinazione dell’agevolazione comprende anche il mese di giugno (oltre marzo, aprile e maggio), mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il periodo da prendere in considerazione comprende anche il mese di luglio (oltre aprile, maggio e giugno). – Per le imprese turistico ricettive, il credito d’imposta spetta fino al 31 dicembre 2020.
Ulteriori disposizioni
L’articolo 63-bis sospende, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine per la redazione del rendiconto consuntivo e la convocazione dell’assemblea per l’approvazione e rinvia di 6 mesi, dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, il termine per procedere agli adeguamenti antincendio previsti per gli edifici di civile abitazione. L’articolo 71, comma 1, chiarisce che alle assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020, si applicano le modalità di svolgimento semplificate previste dall’articolo 106 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). L’articolo 72, comma 1, estende fino al 15 ottobre 2020 l’ambito temporale di applicazione delle norme relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi. Vengono poi rifinanziate una serie di misure già operative, di particolare rilievo ed efficacia, quali: – la Nuova Sabatini, a cui sono destinati 64 milioni di euro per il 2020 (art. 60, comma 1); – i contratti di sviluppo, a cui sono destinati 500 milioni di euro per il 2020 (art. 60, comma 2); – i Voucher Innovation Manager, l’intervento agevolativo di cui all’articolo 1, comma 231 della legge di Bilancio 2019, a cui sono destinati 50 milioni di euro per l’anno 2021 (art.60, comma 3). All’articolo 76 viene poi prevista la sospensione, fino al 31 agosto 2020, dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva. L’articolo 84 incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l’autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di spese non documentate da parte degli autotrasportatori.
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