Il Consiglio dei Ministri ha approvato recentemente un disegno di legge delega al Governo in materia di Contratti pubblici in previsione di una riforma del Codice Appalti.
Il testo del disegno di legge delega approvato dal Governo si pone l’obiettivo di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
La riforma della normativa di riferimento, come chiarito nella relazione illustrativa al provvedimento, si è resa necessaria non solo al fine di adeguare il settore dei contratti pubblici all’evoluzione della giurisprudenza in materia, ma anche per rimediare ai problemi applicativi riscontrati a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei vari provvedimenti legislativi successivi che, ancorché ispirati all’esigenza di assicurare la coerenza dell’ordinamento nazionale a quello comunitario e di favorire una più celere realizzazione degli investimenti pubblici, hanno in più parti derogato alla disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici, creando stratificazioni normative di difficilissima interpretazione, in un ambito giuridico già di per sé estremamente complesso, anche per i profili di responsabilità che caratterizzano l’attività della pubblica amministrazione e degli operatori economici del settore.
Il testo del Disegno di Legge Delega non a caso pone particolare attenzione alla ridefinizione e al rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, e al potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante. Inoltre, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale – per assicurare efficienza e tempestività nell’affidamento, la gestione e l’esecuzione di contratti e concessioni – nei criteri direttivi di carattere generale da rispettare nell’esercizio della delega dovranno essere previsti tempi certi per le procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione degli appalti, comprese le opere pubbliche che dovranno essere sempre più orientate all’innovazione e alla sostenibilità. Dovrà essere prevista anche la massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in tecnologie verdi e digitali e per l’innovazione e la ricerca.
Tra gli ulteriori criteri che la proposta di legge delega stabilisce, e a cui si dovranno uniformare i provvedimenti del Governo, che – ricordiamo – si impegna ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, ne riportiamo di seguito alcuni:
- ridurre al minimo gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici anche attraverso la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialità;
- promuovere nel settore dei contratti pubblici la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali e di genere, nonché garantire, in tutte le fasi, l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
- razionalizzazione, semplificazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;
- estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto. Infine, ai fini della semplificazione normativa, l’ultimo comma della norma prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni riordinate o incompatibili con quelle contenute negli adottandi decreti legislativi, inserendo le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
Share this content:

0 Comments