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Il 6 dicembre CASARTIGIANI ha sottoscritto insieme a Confartigianato Alimentazione, Cna Alimentare e Claai, con le organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl, UilaUil, l’accordo di rinnovo (All. n.1) del CCNL Area Alimentazione-Panificazione del 23 febbraio 2017, scaduto il 31.12.2018.

Il CCNL rinnovato scadrà il 31 dicembre 2022, mentre la sua vigenza è quadriennale e copre gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso (6 dicembre 2021), salve diverse e specifiche decorrenze previste per singoli istituti. Il CCNL si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare, delle imprese artigiane e non artigiane del settore panificazione, nonché alle imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti, ivi incluse le imprese della ristorazione (ovvero imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, nelle attività di ristorazione).

Parte normativa.
Lavoro Internittente
E’ stata inserita la disciplina del lavoro intermittente senza limiti di età, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2023 – limitatamente a quelle figure di lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il domicilio dei clienti del datore di lavoro. Una misura, questa, ritenuta di particolare interesse, vista la forte implementazione della distribuzione urbana dei prodotti e del consistente sviluppo del food delivery negli ultimi anni.
Lavoro a tempo determinato – Causali
E’ stata inoltre colta l’opportunità, fornita alla contrattazione collettiva dalla legge di conversione del decreto Sostegni Bis, (applicazione dell’art. 41 bis del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 26/2021) di introdurre nei contratti ulteriori causali rispetto a quelle previste dalla legge per il ricorso al contratto a tempo determinato.
In particolare sono state aggiunte le seguenti specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato, fatte salve le attività stagionali:
 punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
 incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
 esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
Inoltre viene specificato che il contratto a tempo determinato può essere prorogato o rinnovato fino a 36 mesi rispetto ai 24 previsti dalla legge.
Contratto a termine per il reinserimento al lavoro
Infine si estende a tutte le imprese che applicano il contratto la normativa riferita al contratto a termine per il reinserimento al lavoro, che consente l’assunzione di lavoratori a condizioni economiche agevolate per 24 mesi.
Aumenti retributivi
L’accordo prevede un aumento complessivo della retribuzione tabellare rispettivamente di 77 euro sul livello 3A del settore alimentazione artigiano e di 74 euro sul livello A2 del settore panificazione (artigiano e pmi fino a 249 dipendenti). Tali importi sono suddivisi in tre tranche con le seguenti decorrenze:
 settore alimentazione: 32 euro dal 1° novembre 2021, 30 euro dal 1° marzo 2022, 15 euro dal 1° luglio 2022;
 settore panificazione: 32 euro dal 1° novembre 2021, 30 euro dal 1° marzo 2022, 12 euro dal 1° luglio 2022;
Per le imprese non artigiane del settore alimentazione che occupano fino a 15 dipendenti l’aumento retributivo complessivo a regime sarà di 83,62 euro al 5° Livello, comprensivo anche delle due tranche di aumento definite con l’accordo del 28 gennaio 2021 e già erogate con le retribuzioni dei mesi di febbraio
(23,72 euro) e di aprile 2021 (20,34 euro). Il rimanente importo verrà erogato alle seguenti due scadenze: 19,78 euro dal 1° novembre 2021 e 19,78 euro dal 1° gennaio 2022. Gli aumenti relativi alla mensilità di novembre 2021 saranno corrisposti come arretrati unitamente alle retribuzioni di dicembre 2021.
Per le imprese della ristorazione sono definite tabelle retributive ad hoc con decorrenza dal 1° dicembre 2021.
Una tantum
A copertura delle 23 mensilità di carenza contrattuale (1° gennaio 2019 – 31 ottobre 2021) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 140 euro lordi in favore dei soli lavoratori in forza al 6 dicembre 2021, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 70 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2022 e 70 euro con la retribuzione del mese di aprile 2022.
Agli apprendisti è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale. Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.
L’importo una tantum va erogato dalle imprese artigiane del settore alimentazione e dalle imprese del settore panificazione. Non è prevista alcuna erogazione a tale titolo da parte delle imprese non artigiane del settore alimentazione.

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