Titolo Slide 1
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Clicca qui
Titolo Slide 2
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Clicca qui
Titolo Slide 3
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Clicca qui

Il gas Radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, che può accumularsi negli ambienti chiusi, in particolare nei locali situati a piano terra o seminterrati. L’esposizione prolungata a elevate concentrazioni di radon rappresenta un rischio per la salute dei lavoratori ed è regolamentata dalla normativa vigente.

Obblighi normativi

Il D. Lgs. 101/2020 stabilisce specifici obblighi a carico del datore di lavoro in merito alla misurazione e alla valutazione del rischio da esposizione a gas radon nei luoghi di lavoro.

In particolare, il datore di lavoro è tenuto a:

  • effettuare la misurazione della concentrazione media annua di radon;

  • avvalersi esclusivamente di servizi di dosimetria riconosciuti;

  • integrare i risultati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il livello di riferimento fissato dalla normativa è pari a 300 Bq/m³.

Modalità di misurazione

Le misurazioni devono essere effettuate:

  • per un intero anno solare;

  • mediante dispositivi conformi a norme tecniche nazionali o internazionali;

  • secondo quanto previsto dall’Allegato II del D. Lgs. 101/2020.

Il datore di lavoro è responsabile della corretta gestione dei dispositivi durante il periodo di monitoraggio.

Locali esclusi dalla misurazione

Sono generalmente esclusi dall’obbligo di misurazione:

  • locali di servizio (bagni, spogliatoi, corridoi, vani tecnici, sottoscala);

  • locali con fattore di occupazione inferiore a 100 ore annue, come previsto anche dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR 2023–2032).

Esito delle misurazioni

  • Valori ≤ 300 Bq/m³
    Il datore di lavoro deve redigere e conservare per 8 anni un documento con l’esito delle misurazioni e la valutazione delle eventuali misure correttive attuabili.
    Le misurazioni vanno ripetute dopo 8 anni o in caso di interventi edilizi strutturali.

  • Valori > 300 Bq/m³
    Il datore di lavoro è obbligato ad adottare misure correttive entro due anni, avvalendosi di un esperto di risanamento radon, e a effettuare una nuova misurazione (successivamente ogni 4 anni).

Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comporta sanzioni penali e amministrative, comprese ammende elevate e, nei casi più gravi, l’arresto del datore di lavoro.

Il supporto di Casartigiani Taranto

Casartigiani Taranto è a disposizione delle imprese associate per:

  • informazioni sugli obblighi normativi;

  • supporto nell’individuazione di servizi di misurazione autorizzati;

  • assistenza per l’integrazione della documentazione nel DVR.

Contatta la sede di Casartigiani Taranto per ricevere supporto e tutelare la tua azienda nel rispetto della normativa vigente: vieni in Via Pasquale Santilli 43 – Taranto, scrivi a info@casartigianitaranto.it o chiama allo 099 994 0399

Share this content:


0 Comments

Lascia un commento

Avatar placeholder

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

×

Ciao!

Clicca per contattarci

× Assistenza