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Il 17 febbraio 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto – ha emanato la circolare prot. n. 4499, con l’obiettivo di fornire chiarimenti operativi sulla corretta dimostrazione annuale del requisito dell’idoneità finanziaria delle imprese di autotrasporto.

Il requisito dell’idoneità finanziaria rappresenta una condizione essenziale per l’accesso e la permanenza nel mercato del trasporto professionale di merci su strada e deve essere dimostrato ogni anno da tutte le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN), in attuazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Modalità di dimostrazione del requisito

La normativa vigente prevede due modalità alternative, non cumulabili tra loro:

  • Modalità ordinaria: tramite certificazione rilasciata da un Revisore Legale iscritto nell’apposito Registro;

  • Modalità alternativa: mediante attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un’impresa di assicurazione.

I principali chiarimenti della Circolare

La Circolare interviene su alcuni aspetti applicativi oggetto di quesiti da parte degli Uffici territoriali, fornendo indicazioni uniformi su tutto il territorio nazionale. In particolare, viene chiarito che:

  • la documentazione attestante l’idoneità finanziaria (modello IDOFIN e relativa certificazione, oppure attestazione bancaria/assicurativa) deve essere presentata agli Motorizzazione Civile esclusivamente dall’impresa interessata o da soggetti legittimati ad operare per suo conto (ad esempio studi di consulenza automobilistica o delegati);

  • i soggetti certificatori (Revisori Legali, banche o assicurazioni) non possono presentare direttamente la documentazione presso gli Uffici della Motorizzazione;

  • l’Ufficio competente verifica esclusivamente la completezza e la conformità formale della documentazione, senza entrare nel merito delle valutazioni economico-finanziarie, che restano sotto la responsabilità del soggetto attestatore;

  • viene aggiornato il modello di certificazione in via ordinaria, con l’inserimento di una specifica clausola relativa alla consapevolezza delle responsabilità civili, penali e disciplinari in capo al soggetto certificatore.

Resta ferma, a scelta dell’impresa, la possibilità di dimostrare l’idoneità finanziaria tramite attestazione bancaria o assicurativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Casartigiani invita le imprese associate operanti nel settore dell’autotrasporto a prendere attenta visione della Circolare e ad adeguarsi alle indicazioni fornite, al fine di evitare criticità nella verifica annuale dei requisiti.

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