La L. 224/2012, ha modificato l’art. 1 della legge 122/92, relativa alla disciplina dell’attività di autoriparazione, accorpando le attività di meccanico/motorista ed elettrauto in un’unica attività denominata “meccatronica”.
Sulla base dell’articolo 2 della citata L. 224/2012 è stato sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, apposito Accordo relativo ai programmi e modalità di svolgimento dei nuovi corsi regionali. Detto accordo descrive la figura professionale del tecnico meccatronico delle autoriparazioni, in termini di abilità e conoscenze nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 della legge n.224/2012 e l’organizzazione dei corsi di formazione, demandata alle Regioni le quali provvedono nel rispetto degli elementi minimi comuni per l’acquisizione della qualifica abilitante.
La Giunta regionale ha preso atto del predetto Accordo ed ha proceduto alla regolamentazione dei percorsi formativi, al fine di garantire la formazione sulla base di standard professionali e formativi condivisi da tutte le regioni, in modo da assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura sull’intero territorio nazionale.
Sulla base della Circolare MISE n.3659/2013, in collaborazione con le strutture provinciali dell’albo artigiani e i referenti delle associazioni del comparto, l’Ufficio predispose, senza pretesa di esaustività, una tabella riepilogativa dei diplomi di laurea, dei diplomi di qualifica e degli attestati di formazione all’epoca ritenuti idonei ai fini del
riconoscimento dell’abilitazione per le diverse attività dell’autoriparazione.
Con la nota circolare n. AOO_160/644/2015 del Servizio attività economiche consumatori della Regione Puglia, la tabella venne trasmessa alle Camere di Commercio deputate dalla legge regionale alla verifica dei requisiti tecnico professionali idonei all’abilitazione e idoneità per l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
Allo stato attuale si rende necessario un aggiornamento della tabella di cui alla nota precitata, alla luce delle intervenute modifiche normative, che di seguito si riepilogano:
– l’Accordo sottoscritto in data 12 luglio 2018 la Conferenza Stato-Regioni ha completato la definizione dei percorsi formativi dell’autoriparazione, per le tre attività di meccatronica, carrozzeria e gommista e la Giunta della Regione Puglia ha definito le linee guida per l’attuazione dei percorsi formativi per Responsabile tecnico per le attività di carrozziere delle autoriparazioni e di Responsabile tecnico per le attività di gommista delle autoriparazioni;
– il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 è stata adottata la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nonché definite le modalità di raccordo con i percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale, anche attraverso una nuova articolazione degli Indirizzi di studio Le Sezioni regionali scriventi, coinvolte nella materia, hanno dunque svolto un’istruttoria interna per redigere una nuova elencazione dei titoli abilitanti per le tre attività dell’autoriparazione meccatronica, carrozzeria e gommista, alla luce delle recenti disposizioni in materia di formazione professionale e degli ordinamenti del MIUR.
L’istruttoria ha preso, altresì, in considerazione la recente adozione dell’Accordo1 del 01/08/2019 sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni, che ha sostituito le qualificazioni di Operatore e Tecnico adottate nel 2011, il cui rilascio è stato previsto per la nostra Regione a decorrere dall’A.S. e A.F. 2022/2023. In ragione di tale differimento e della
necessaria fase di concertazione in corso a livello nazionale per la definizione delle correlazioni tra nuovi percorsi IeFP e professioni regolamentate, si è ritenuto di non includere in questa nota detti nuovi percorsi e di rinviare per gli stessi a successivo aggiornamento.
Pertanto, ai fini della definizione dei titoli abilitanti l’esercizio dell’attività di autoriparazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 122/92, sono stati redatti i seguenti Elenchi.
✓ ELENCO A, in applicazione della L. 122/92, art. 7, comma 2, lett. c), sono abilitanti, senza necessità di esperienza professionale, i titoli in materia tecnica attinente all’attività:
o dell’istruzione universitaria;
o dell’istruzione tecnica superiore;
o dell’istruzione secondaria di secondo grado.
✓ ELENCO B, in applicazione della L. 122/92, art. 7, comma 2, lett. b), sono abilitanti, se seguiti da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni; o corso regionale teorico-pratico di qualificazione, come recepito con le Deliberazioni di G.R. n.1938/2014 e n. 360/2019; o i titoli dell’istruzione e formazione professionale.
✓ ELENCO C, in applicazione della L. 122/92, art. 7, comma 2, lett. a), sono abilitanti i titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività, se seguiti da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato; o l’attestato di promozione al IV anno degli indirizzi tecnici e professionali; o altri titoli abilitanti.
Il risultato dell’istruttoria è, dunque, rappresentato dagli elenchi allegati alla presente, nei quali vengono riportati tanto i titoli di cui alla recedente nota circolare n.AOO_160/644/2015, quanto i nuovi titoli, confermando che trattasi di uno strumento avente carattere orientativo, a supporto delle amministrazioni competenti per la verifica dei requisiti. Infatti, le tabelle (con particolare riferimento all’Elenco A) hanno valore indicativo e non esaustivo, considerata la variabilità dei titoli di studio e le curvature dei percorsi di studio nell’ambito dell’autonomia scolastica e universitaria. Gli uffici camerali potranno analizzare anche nello specifico le materie del piano di studi di singoli diplomi/titoli indicati, per valutarne caso per caso la coerenza rispetto alle competenze richieste dal nuovo settore dell’autoriparazione.
Share this content:

0 Comments