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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 16 giugno 2020, n. 52. Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

Entra dunque in vigore il decreto legge n. 52/2020, che, come preannunciato dai Ministri firmatari, garantisce un altro mese di integrazione salariale per Covid-19 senza soluzione di continuità rispetto alle 14 già fruite. Le ulteriori 4 settimane, su un totale di 18, introdotte dal Cura Italia e dal decreto Rilancio, potranno essere utilizzate anche immediatamente, senza dover attendere il mese di settembre.
Il decreto stabilisce dunque un incremento dei periodi integrabili – e non le settimane complessivamente richiedibili, che restano 18 (9 più 9). In pratica la disposizione elimina il divieto di fruizione di solo 5 settimane entro agosto stabilita nel decreto Rilancio, rimettendo la possibilità di utilizzare invece tutte le 9 ulteriori settimane, se necessarie, prima di settembre.
Il decreto legge n. 52/2020 dispone inoltre che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Il decreto infine stabilisce le seguenti ulteriori proroghe:
• il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di Colf e braccianti agricoli dal 15 luglio al 15 agosto 2020 ;
• il termine per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza dal 30 giugno al 31 luglio 2020.

Scarica il testo completo del decreto legge

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