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L’INPS ha pubblicato la circolare n. 84 con cui torna sulle novità in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica – introdotte e/o modificate dal DL Rilancio e dal DL 52/2020 – cercando di fornire un quadro complessivo dell’attuale sistema normativo, e dei chiarimenti già oggetto di altre circolari e messaggi dell’Istituto.

Di seguito riportiamo in sintesi alcuni passaggi contenuti nella circolare INPS.

In relazione alla possibilità di trasmettere domanda per l’ulteriore periodo di 5 settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, questa resta circoscritta esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale; le nove settimane possono essere anche non consecutive, ma comunque tutte fruite entra la data del 31 agosto. In relazione all’impianto normativo, l’INPS ribadisce che l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29 e 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO/Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e nel limite delle 26 settimane per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS). Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO/assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono, inoltre, neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO/assegno ordinario. Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza. Il decreto-legge n. 34/2020 stabilisce che le aziende all’atto della presentazione della richiesta di concessione dell’integrazione salariale devono limitarsi a dichiarare sotto la propria responsabilità all’INPS di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.

Con particolare riguardo, invece, ai Fondi di solidarietà, il DL 34/2020 non esonera espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo, riguardo al quale occorre, pertanto, riferirsi ai singoli regolamenti che istituiscono e disciplinano i relativi Fondi. Il decreto-legge n. 52/2020 relativamente ai termini di trasmissione delle istanze prevede un regime di stringente: infatti, le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Qualora la domanda sia presentata dopo i predetti termini, trova applicazione il regime decadenziale introdotto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2020.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. L’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, nel testo novellato dall’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020, prevede che ai beneficiari dell’assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente alla causale ivi indicata, sia concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

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