Dallo scorso 15 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per l’erogazione dei contributi a fondo perduto destinati alle aziende entrate in crisi a causa della crisi economica che ha seguito la pandemia del Covid-19.
I contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con un’apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.
Che cosa è e a chi è rivolto il fondo perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate
Dopo il fallimento della gestione INPS dei bonus erogati a favore dei titolari di partita IVA, il Ministro dell’Economia Gualtieri ha deciso di mettere questo nuovo strumento in mano all’Agenzia delle Entrate diretta da Ernesto Maria Ruffini. Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro. Sono previste, inoltre, altre tre condizioni da soddisfare per accedere al fondo perduto: aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019; aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018; avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.
Calcolo contributo a fondo perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate
L’ammontare del contributo si calcola applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono: 20% con ricavi e compensi nell’anno 2019 inferiori o pari a 400.000 euro; 15% con ricavi e compensi nell’anno 2019 superiori alla soglia precedente ma non maggiori dell’importo di 1.000.000 euro; 10% con ricavi e compensi nell’anno 2019 superiori la soglia precedente ma non maggiori dell’importo di 5.000.000 euro.
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).
Il contributo è, comunque, riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo viene calcolato in maniera diversa per alcune categorie di soggetti. In particolare, questo avviene per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 o per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi.
Per queste categorie di soggetti, se la differenza tra i ricavi/compensi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019 è negativa, il contributo si calcola applicando a tale differenza la percentuale prevista. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo. Se tale differenza è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo. Infine, per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Con un comunicato stampa del 4 luglio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha diffuso i primi numeri ufficiali della misura, che permettono di fare qualche riflessione riguardo i risultati finora raggiunti. L’Agenzia delle Entrate fa sapere che dal 15 giugno al 4 luglio, sono stati più di 890 mila gli ordinativi di pagamento emessi, per un importo complessivo di 2,9 miliardi di euro (il dato fornito dal Ministro Gualtieri ieri, 28 luglio 2020, aggiorna tale cifra a circa 5 miliardi di euro erogati). Le somme sono accreditate direttamente sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani. Sempre alla data del 4 luglio, erano più di 1.208.085 le istanze di contributo a fondo perduto provenienti da tutto il territorio nazionale.
Delle istanze presentate, quasi 343 mila le domande presentate dal “commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”, oltre 164 mila quelle relative ai “servizi di alloggio e di ristorazione”, 162 mila le istanze provenienti dal comparto “lavori di costruzione”; superano quota 143 mila quelle delle “attività manifatturiere”, 42 mila le istanze delle “agenzie di viaggio”, 40 mila quelle del “trasporto e magazzinaggio”, più di 35 mila quelle delle “attività immobiliari”.
Per quanto riguarda le regioni di provenienza, sul totale di oltre 1,2 milioni di istanze ricevute, 207.200 provengono dalla Lombardia, a cui seguono la Campania, che con 110.577 domande supera quota 100mila, e il Lazio (105.010). Fra le altre regioni spiccano l’Emilia-Romagna (94.457), la Toscana (89.704), il Piemonte (83.496), la Puglia (78.768) e il Veneto (106.442) e la Sicilia (79.356). Le domande provengono in maniera abbastanza omogenea da tutto il territorio nazionale.
Criticità dello strumento del fondo perduto gestito dall’Agenzia delle Entrate
Delle agevolazioni erogate direttamente in forma monetaria i contributi a fondo perduto sono stati sicuramente quella che ha funzionato meglio dal punto di vista operativo. Dai numeri comunicati dall’Agenzia delle Entrate, vediamo che l’erogazione è andata in maniera spedita, soprattutto rispetto a quanto avvenuto per l’erogazione dei bonus da parte dell’INPS. Devono essere evidenziate però alcune criticità della misura. Innanzitutto, l’importo medio dei contributi erogati è di 3000 euro, troppo poco per risollevare delle aziende messe in ginocchio dalla crisi economica.
Inoltre, il meccanismo in alcuni casi ha creato delle disparità di trattamento: a titolo di esempio, a chi ha aperto la partita IVA senza mai avviare effettivamente l’attività – per i più svariati motivi, anche diversi dall’emergenza sanitaria – dal 1° gennaio 2019 fino al 30 aprile 2020 beneficia dei contributi a fondo perduto. I contribuenti che, invece, magari hanno aperto partita IVA a fine 2018, avviando effettivamente l’attività dopo gennaio 2019 – quindi senza poter dimostrare il calo di fatturato – non prenderanno nulla.
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