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Si informa che L’INPS, con la circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione del beneficio contributivo (c.d. Decontribuzione Sud), che prevede il parziale esonero dal versamento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati aventi la sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (c.d. aree svantaggiate).

Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
La Decontribuzione Sud, introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, consiste nella riduzione dei contributi pari al 30% della contribuzione (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) e spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
La circolare n. 122 precisa assetto, misura, natura e condizioni di spettanza dell’esonero riguardo a datori di lavoro beneficiari. Completano i chiarimenti, le indicazioni sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’eventuale cumulabilità con altri incentivi, e le istruzioni contabili.

Relativamente alle modalità di esposizione dei dati nelle sezioni del flusso Uniemens, i datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

Leggi la circolare

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