Il Decreto Agosto all’art. 97 ha previsto che i versamenti sospesi di cui agli artt. 126 e 127 del DL Rilancio, convertito con modificazioni in legge n. 77/2000, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Anche in tal caso non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.
Il DL Rilancio (DL n. 34/2020, artt. 126 e 127) aveva disposto che i versamenti fiscali di cui all’art. 62 del DL Cura Italia (conv. in Legge n. 27/2020) potevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. In tal caso non si faceva luogo al rimborso di quanto già versato.
Di seguito, per utile informazione delle nostre associazioni rimettiamo un prospetto che mette in evidenza la differenza tra quanto indicato nel Decreto Rilancio e la nuova sospensione con la rateizzazione del 50% prevista dal Decreto Agosto:
DL RILANCIO: I versamenti di imposte e contributi sospesi di cui agli artt. 126 e 127 del DL Rilancio possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il
16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
DL AGOSTO: I versamenti di imposte e contributi sospesi di cui agli artt. 126 e 127 del DL Rilancio possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione: in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
– invece, la restante parte del 50% mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
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