Dopo la pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e delle varie interlocuzioni a livello istituzionale in cui CASARTIGIANI ha avuto modo di esprimere la propria posizione sulle disposizioni contenute nel provvedimento, si riportano di seguito alcune delle osservazioni, sintetizzate per punti, che la Confederazione ha predisposto allo scopo di migliorare le condizioni di fruibilità delle norme da parte delle imprese, in particolare per artigianato e piccola impresa.
1. Contributo a fondo perduto.
Sarebbe opportuno un chiarimento sulle modalità di erogazione per chi ha iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2018. Viene inoltre vista con favore la possibilità di predisporre la domanda anche da parte degli intermediari mentre è fortemente auspicabile che il modello di presentazione telematica sia estremamente semplificato.
2. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito.
Viene visto con favore l’accoglimento della nostra richiesta di ampliare a più categorie catastali. Si ritiene tuttavia troppo alta la percentuale di riduzione del fatturato per accedere al beneficio, che non dovrebbe superare il 30%.
3. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche.
Le voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” dovrebbero essere completamente annullate per il periodo dell’emergenza per chi non ha avuto consumi.
4. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Il provvedimento è senz’altro visto con favore, in particolare per la possibilità di trasformare le detrazioni in crediti fiscali cedibili anche alle banche e altri intermediari finanziari. Rimane però la preoccupazione sull’applicabilità, se il sistema bancario non sarà pienamente disponibile nel supportare la norma soprattutto con riferimento alla platea delle microimprese. Sarebbe pertanto auspicabile un intervento di sensibilizzazione degli istituti di credito per l’accettazione dei crediti di imposta.
La stessa raccomandazione vale anche per il Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro dal momento che le spese aggiuntive di sanificazione sono state già state sostenute dalle imprese, peraltro in un momento di grandissima difficoltà finanziaria.
5. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.
Non si comprende per quale ragione gli avvisi bonari sospesi al 16 settembre 2020 siano esclusivamente quelli scaduti prima del 18 maggio (giorno antecedente l’entrata in vigore del DL Rilancio), quando invece tutte le altre sospensioni fanno riferimento ad un periodo che scade il 31 maggio. La conseguenza sarà sicuramente incertezza e probabile non corretta applicazione della norma.
6. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta.
Anche in questo caso la norma non è affatto chiara e diventa di difficile applicazione anche da parte degli uffici preposti. CASARTIGIANI auspica pertanto un veloce chiarimento in merito alla sua applicazione.
7.Riforma CIGD
Nel nostro composito sistema di ammortizzatori sociali, lo strumento della cassa integrazione in deroga, con i sui tempi troppo lunghi nell’erogare le prestazioni, ha mostrato tutti i suoi limiti nel momento in cui la rapidità era essenziale. In alcuni casi si è verificata una situazione paradossale, quando – imprese di piccole dimensioni – hanno dovuto anticipare la cassa integrazione ai propri di dendenti in una fase di grave crisi di liquidità. Nel decreto Rilancio il Governo ha opportunamente messo mano ad una riforma del sistema di cassa integrazione in deroga, sperando che le modifiche si traducano nei fatti in procedure più snelle e più veloci nei tempi di erogazione delle prestazioni. Quanto fatto invece da FSBA, il Fondo di solidarietà Bilaterale dell’Artigianato ha dimostrato che il modello di solidarietà bilaterale dell’artigianato ha funzionato. Riteniamo pertanto che si tenga in considerazione il sistema bilaterale artigiano, che va quindi sostenuto e rafforzato ulteriormente per la tutale di tutti i lavoratori del comparto.
8.Blocco licenziamenti e CIG
Quello che ci preme sottolineare, è la sfasatura tra la previsione delle ulteriori 9 settimane di cassa integrazione fruibili dalle imprese ed il contestuale blocco dei licenziamenti.
Il decreto infatti consente di attivare fino ad agosto solo 5 delle ulteriori 9 settimane complessive, che vuol dire coprire solo fino a giugno chi ha attivato la cassa già da marzo. La proroga di altri tre mesi del divieto di licenziamento, cioè fino al 17 agosto, viene a creare un possibile disallineamento tra i due provvedimenti con le aziende che potrebbero trovarsi senza copertura della cassa nel periodo in cui non possono recedere dai contratti di lavoro per legge. Per questi motivi ci sembra indispensabile trovare una soluzione che necessariamente preveda la copertura della cassa integrazione almeno fino alla fine del termine previsto per il divieto di licenziamento.
9.Flessibilità
La flessibilità organizzativa e oraria nelle piccole e medie imprese è indispensabile. Inoltre il contratto a tempo determinato è il canale di ingresso privilegiato per un’occupazione stabile e di qualità, posto che le imprese di piccole dimensioni procedono ad un investimento nei confronti del lavoratore, avendo interesse ad una stabilizzazione del rapporto di lavoro piuttosto che ad un continuo ricambio dei dipendenti. In quest’ottica il congelamento fino al 30 agosto dell’obbligo di inserimento delle causali per le proroghe e i rinnovi dei contratti a tempo determinato è un primo segnale, apprezzato, di superamento dei numerosi vincoli introdotti con il decreto dignità sui rapporti flessibili. Sarebbe però opportuno un ripristino della normativa volta a consentire l’eliminazione di ogni vincolo in termini di giustificazione causale per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 36 mesi, anche mediante una delega alla contrattazione collettiva, nazionale e territoriale.
10.Sicurezza sul lavoro e infortunio da Covid-19
In ultimo non si può non accennare alla disposizione introdotta dall’art.42 del DL Cura Italia che qualifica i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro come infortunio sul lavoro. Come opportunamente ribadito dalla recente circolare n. 22 dell’INAIL, il riconoscimento del diritto alla tutela del lavoratore contagiato con gli strumenti previsti dall’Istituto è completamente avulso da una responsabilità del datore di lavoro. Un provvedimento amministrativo, però, non è sufficiente ad escludere del tutto fuorvianti interpretazioni in sede giurisdizionale. Dimostrare quando e dove è stato contratto il virus è praticamente impossibile data la natura del virus stesso e del modo di diffusione del contagio. Per questi motivi è indispensabile l’introduzione di una norma di legge che qualifichi come eccezionale la tutela così come è stata prevista nel decreto Cura Italia, e che sia esclusa ogni responsabilità per il datore di lavoro che abbia rispettato le disposizioni contenute nei protocolli di sicurezza e in provvedimenti di pubblica sicurezza.
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