È stato pubblicato venerdì 27 u.s. sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’atteso decreto (decreto direttoriale n. 206 del 27.11.2020_ in all.1) sui costi indicativi di riferimento dell’attività di autotrasporto merci.
È stata disposta la pubblicazione di due tabelle recanti i valori orientativi dei costi di esercizio espressi nella prima in termini assoluti e nella seconda “normalizzati” in un costo chilometrico unitario sulla base di una percorrenza media annuale di 100.000 km. Viene pubblicata altresì una nota esplicativa sulla impostazione metodologica delle tabelle medesime.
La pubblicazione avviene a conclusione di una vicenda che ha visto il decisivo contributo della Corte Costituzionale e dell’Autorità Antitrust, con il coinvolgimento degli stakeholders e che ha portato ad una rilevazione dei valori di riferimento dei costi di esercizio che definisce un sistema di forcelle il più ampio possibile, evitando di individuare valori dettagliati per ogni singola voce di costo medio, provvedendo invece ad aggregare le singole voci di costo omogenee.
Il settore dell’Autotrasporto aspettava da molto tempo un nuovo piano di valori indicativi, sul quale il Mit si è impegnato con una procedura complessa che ha portato i risultati
sperati.
L’impostazione metodologica utilizzata distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascun veicolo (fino a 3,5 tonnellate, oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate, oltre 12 e fino a 26 tonnellate, oltre 26 tonnellate) ed individua quattro voci di costo da associare alle forcelle di valori minimo-massimo, distribuite su 3 sezioni. Inoltre, per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, utilizzati per lo più nel trasporto di ultimo miglio in ambito urbano e con percorrenza inferiore ai 100 Km, pur essendo stati valorizzati i costi di riferimento, la remunerazione del servizio potrebbe essere riferita, vista la peculiarità dello stesso, al fattore tempo impiegato.
Il decreto ribadisce anche la natura non cogente dei valori dei costi di esercizio e fa comunque riserva, dove necessario, di procedere con eventuali aggiornamenti dei valori
dei costi.
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