È stata pubblicata la circolare Inps n. 18 del 01 febbraio 2022, con cui l’Istituto illustra le linee di indirizzo e prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali operata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).
La circolare interviene anche sulle novità introdotte dal Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori di attività.
Come noto con l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2022 è entrata in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali. La legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei soggetti cui si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale che, a seguito della novella normativa, vengono estesi a categorie di lavoratori finora esclusi dalle tutele. In ordine alla portata delle novità legislative, si precisa che, per quanto attiene agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le modifiche di seguito illustrate producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti.
Per quanto riguarda il decreto-legge n. 4/2022, per i datori di lavoro (operanti in determinati settori) che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.lgs n. 148/2015, come modificata dalla legge n. 234/2021 è consentito richiedere l’accesso ai
trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dagli articoli 5 e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo. A tal proposito l’Inps specifica i datori di lavoro che rientrano nella previsione del menzionato decreto Sostegni ter, ovvero appartenenti ai settori del Turismo, della Ristorazione, e dei Parchi divertimenti e Parchi tematici, degli Stabilimenti termali, delle Attività ricreative e delle altre attività – identificati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Nel rimandare alla circolare allegata per il dettaglio delle indicazioni fornite dall’Inps, si anticipa che sono attualmente oggetto di approfondimento i temi della riforma degli
ammortizzatori sociali che riguardano FSBA, e che dovranno necessariamente portare a una modifica dello Statuto e del Regolamento del Fondo per l’adeguamento alle
disposizioni contenute dalla riforma. Con successiva nota informativa forniremo ulteriori indicazioni in merito.
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